Regolamento del percorso Vélodoire
Art. 1
Introduzione
L’accesso e l’utilizzo della pista ciclabile è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d’uso. Le limitazioni d’uso contenute in questo documento, hanno quale unico scopo la completa e tranquilla fruibilità della pista ciclabile e la tutela dell’ambiente circostante.
Art. 2
Ambito di applicazione
Le presenti norme si applicano per tutto il tracciato ciclabile realizzato lungo la fascia fluviale della Dora Baltea dei Comuni di Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint Christophe, Saint Marcel, Aosta e Sarre.
Art. 3
Norme generali di comportamento
Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori delle piste ciclabili, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso delle piste. In tutte le aree interessate dal passaggio della pista ciclabile, in particolare è vietato:
- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi, ad esclusione delle aree predisposte con idonea attrezzatura (tipo barbecue) ed opportunamente segnalate;
- danneggiare la segnaletica relativa alla pista ciclabile e le attrezzature ad essa relative (panchine, cestini, dissuasori, etc.);
- danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati con erba alta non ancora sfalciata, la vegetazione spontanea;
- raccogliere ori, frutti o prodotti vegetali presenti nelle aree agricole;
- assumere in generale comportamenti pericolosi per il prossimo;
- posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall’ente competente;
- installare manufatti di qualsiasi tipo lungo le piste;
- contrassegnare i percorsi con vernici o segnali non autorizzati dagli enti preposti.
In tutte le aree interessate dal passaggio della pista ciclabile è inoltre previsto:
- il divieto di ingresso ai cani ed ai cavalli;
- il divieto di fare giochi o manovre pericolose per gli altri utenti e per se stessi;
- l’obbligo di tenere una velocità adeguata, mantenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo che si usa in rapporto al numero di persone che utilizzano il percorso.
Art. 4
Norme generali d’utilizzo delle piste ciclabili
I velocipedi devono procedere a velocità moderata, tale da non costituire pericolo per il prossimo, nel rispetto delle norme generali della circolazione stradale e in particolare delle norme del codice della strada di cui all’art.182 del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.
Fra l’altro è vietato:
- l’utilizzo delle piste per attività di carattere agonistico o per competizioni in generale;
- ingombrare completamente la pista ostruendo il percorso.
Art. 5
Circolazione dei veicoli a motore
Nelle piste ciclabili la circolazione dei veicoli a motore è vietata. La circolazione dei veicoli a motore è consentita soltanto ai proprietari e ai conduttori legittimi dei terreni serviti unicamente dalle suddette strade. I veicoli autorizzati dovranno procedere con la dovuta cautela, non superando la velocità massima consentita, e garantendo il massimo rispetto del prioritario traffico ciclistico. Sono esclusi dal divieto di circolazione anche i seguenti mezzi:
- di sorveglianza;
- di soccorso;
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l’esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi.
Art. 6
Norme generali per i proprietari o conduttori dei fondi a lato della pista ciclabile
Ai proprietari o conduttori dei fondi è vietato:
- modificare la percorrenza dei tracciati;
- transitare di norma con mezzi cingolati e/o chiodati;
- causare lacerazioni al bordo laterale della pista nell’accesso ai terreni di loro proprietà;
- effettuare operazioni di scavo e movimento terra prossimi alla pista che possano provocare cedimenti ed alterazioni della linearità del nastro;
- piantumare nei pressi della pista per evitare che lo sviluppo di apparati radicali danneggi il manto di pavimentazione;
- il transito di macchine agricole di larghezza pari a quella della pista ciclabile è consentito ma con obbligo di transito sulla mezzeria della pista ciclabile per evitare il danneggiamento dei bordi;
- l’utilizzo di mezzi cingolati potrà avvenire solo previa autorizzazione apposita rilasciata dal Comune a seguito di richiesta dell’utilizzatore del mezzo secondo le modalità esposte all’art. 7.
Art. 7
Manifestazioni in deroga
La Comunità Montana ed il Comune per il proprio territorio di competenza, possono derogare ai divieti di cui sopra (esclusi quelli che preservano dal danneggiamento delle strutture) per iniziative di particolare rilevanza locale, promosse da enti o associazioni. L’autorizzazione viene rilasciata previa presentazione, da parte degli organizzatori, di una domanda da inoltrare entro 40 giorni dalla data della manifestazione, rispettando le seguenti condizioni:
- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del responsabile della manifestazione;
- data e ora dell’evento e durata dello stesso;
- indicazione del percorso utilizzato;
- numero dei partecipanti previsti;
- piano per l’apposizione di divieti e di limitazione della circolazione.
L’Ente comunica l’autorizzazione in deroga o il diniego entro 30 giorni dalla domanda. Nel rilascio della autorizzazione, può prescrivere modi che di percorso o retti che di orario per esigenze organizzative.
Il responsabile richiedente risponde in solido del mancato rispetto delle norme e di eventuali danneggiamenti a cose o a persone.
Art. 8
Vigilanza
La vigilanza è affidata agli organi preposti ai sensi dell’art. 12 del del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.
Art. 9
Sanzioni
I trasgressori saranno puniti in base alle norme del C.d.S. e dei regolamenti comunali e regionali vigenti e delle leggi nazionali.
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